AS 2017/18 - Circ 54 - Modifica direttiva sulla vigilanza

OGGETTO: modifica direttiva sulla vigilanza

Visto l’articolo 19bis della L. 172/17 la direttiva sulla vigilanza risulta così modificata nella parte riguardante l’uscita degli alunni.
Al termine delle lezioni presso la porta d’uscita sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli insegnanti sono tenuti a curare che gli alunni si avviino ordinatamente all’uscita.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria (classi I-II-III) devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, solo se maggiorenni.

In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire al fiduciario del plesso la lista delle persone delegate. Il delegato, al momento del ritiro, se richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

I docenti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al termine delle lezioni, affidano l’alunno al collaboratore scolastico in servizio nel plesso che provvederà ad avvisare la famiglia, la segreteria ed eventualmente le forze dell’ordine (polizia municipale e Carabinieri). La sorveglianza dell’alunno sarà garantita sino all’arrivo delle persone rintracciate a cura del collaboratore scolastico in servizio.

Gli alunni delle classi IV e V della primaria e della scuola secondaria, in considerazione dell’età e del diritto alla graduale acquisizione dell’autonomia, possono uscire al termine delle lezioni anche in assenza dei genitori previa sottoscrizione della delega da parte dei genitori.

Tale autorizzazione non è in alcun caso valida per le uscite intermedie, che saranno consentite solo in casi eccezionali su precisa richiesta dei genitori che saranno tenuti a prelevare personalmente l’alunno.

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