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Messaggio di avviso

Amministrazione trasparente

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Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
recapito telefonico: +39 000 000 000
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(Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale)

Titolare del potere sostitutivo: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
recapito telefonico: +39 000 000 000
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(Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale)

Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa.
A chiarire la portata di questo adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 88 dell’8 novembre 2010 (in particolare la lettera A), la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 23 dicembre 2010 punto n. 2, e, per tutti i siti delle Pubbliche Amministrazioni, le Linee Guida 2011.

 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 13 giugno 2023 n°81 link

Contratto collettivo nazionale lavoro. Comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013

Codice comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - D.M. 28 novembre 2000

Procedimenti e senzioni disciplinari nel comparto scuola, linee di indirizzo generali - C.M. n. 72 del 19 dicembre 2006

Codice di comportamento nel vigente C.C.N.L. capo IX – Norme Disciplinari, riportati come segue:

Codice comportamento personale ATA , art. 95 C.C.N.L. del 29.11.2007

Codice comportamento docenti con allegato estratto D.Lgs. 297/1994, art. 91 CCNL 29.11.2007 ed artt. 492 sino a 499 D.Lgs. 297/1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgs. n. 165 2001, articoli 53, 55, 55bis, 55ter, 55quater, 55sexies

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – D.M. 28 novembre 2000

Codice disciplinare Area V della Dirigenza scolastica - art. 16 C.C.N.L. 15/07/2010.

Norma di riferimento per il web: art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 150/2009.

  • Codice Disciplinare

  • Accesso civico

  • Corruzione

  • Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Dlgs 33/2013, Articolo 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Strutture sanitarie private accreditate non riguardano questa pubblica amministrazione.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

La scuola non opera in tale ambito

 

Dlgs 33/2013, Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio reperibile in allegato. (allegare i file)

 

Dlgs 33/2013, Articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Pianificazione e governo del territorio non riguardano questa pubblica amministrazione.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

 

L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede e non appalta opere pubbliche: il proprietario e manutentore delle strutture è il comune.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

  • "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi
  • "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria
  • "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche)
  • "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Come leggere l'indicatore

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.
Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

 

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n.143), ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 1.

"Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  con  cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi  di  pagamento  relativi agli acquisti di beni, servizi e  forniture,  denominato  'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno  2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014)

 

IBAN e pagamenti informatici

dlgs 33/2013

Articolo 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Non previste e non necessarie per i servizi erogati dall'istituto.

L'istituto rispetta i tempi previsti dalla normativa (Legge 241/1990).

Per quanto concerne la contabilizzazione dei costi, nella scuola si dovanno attendere il Bilancio Sociale e gli strumenti forniti dal MIUR.

La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. In esso sono descritti finalità, modi e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, modalità e tempi di partecipazione.

 

Carta dei servizi e standard di qualità

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

 

Costi contabilizzati

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati::2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

Liste di attesa

Art. 41, comma 6

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

L'istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

L'istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

 

L'istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede

L'istituto non opera locazioni e non paga affitti.

Patrimonio immobiliare



dlgs 33/2013

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.


 

Canoni di locazione o affitto



dlgs 33/2013

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.