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Messaggio di avviso

Amministrazione trasparente

Per quanto concerne la contabilizzazione dei costi, nella scuola si dovanno attendere il Bilancio Sociale e gli strumenti forniti dal MIUR.

La Carta dei servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. In esso sono descritti finalità, modi e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, modalità e tempi di partecipazione.

 

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

 

L'istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

L'istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

 

Carta dei servizi e standard di qualità

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

 

Costi contabilizzati

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

dlgs 33/2013

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati::2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 

Liste di attesa

Art. 41, comma 6

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

L'istituto non opera locazioni e non paga affitti.