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Messaggio di avviso

Amministrazione trasparente

Le pubbliche amministrazioni e quindi anche le scuole sono obbligate a pubblicare sul sito il “Codice disciplinare” dove vengono spiegate le procedure per l’applicazione delle sanzioni disciplinari nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni, specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’albo della istituzione stessa.
A chiarire la portata di questo adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 88 dell’8 novembre 2010 (in particolare la lettera A), la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 23 dicembre 2010 punto n. 2, e, per tutti i siti delle Pubbliche Amministrazioni, le Linee Guida 2011.

 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 13 giugno 2023 n°81 link

Contratto collettivo nazionale lavoro. Comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013

Codice comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - D.M. 28 novembre 2000

Procedimenti e senzioni disciplinari nel comparto scuola, linee di indirizzo generali - C.M. n. 72 del 19 dicembre 2006

Codice di comportamento nel vigente C.C.N.L. capo IX – Norme Disciplinari, riportati come segue:

Codice comportamento personale ATA , art. 95 C.C.N.L. del 29.11.2007

Codice comportamento docenti con allegato estratto D.Lgs. 297/1994, art. 91 CCNL 29.11.2007 ed artt. 492 sino a 499 D.Lgs. 297/1994

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgs. n. 165 2001, articoli 53, 55, 55bis, 55ter, 55quater, 55sexies

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – D.M. 28 novembre 2000

Codice disciplinare Area V della Dirigenza scolastica - art. 16 C.C.N.L. 15/07/2010.

Norma di riferimento per il web: art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 68, comma 2 del D.Lgs. 150/2009.

  • Codice Disciplinare

  • Accesso civico

  • Corruzione

  • Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Dlgs 33/2013, Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

La scuola non opera in tale ambito

 

Dlgs 33/2013, Articolo 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Strutture sanitarie private accreditate non riguardano questa pubblica amministrazione.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio reperibile in allegato. (allegare i file)