Ultima modifica: 1 Ottobre 2021
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Regolamento somministrazione medicinali

Regolamento per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Art. 1 – Autorizzazione da parte dei Medici

I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;

L’autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

  1. L’assoluta necessità;
  2. La somministrazione indispensabile in orario scolastico;
  3. La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile:

  1. Nome e cognome dello studente;
  2. Nome commerciale del farmaco;
  3. Indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile.
  4. Descrizione dell’evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola)
  5. Dose da somministrare;
  6. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
  7. Durata della terapia.

La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta (allegato 3), unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 2 – Somministrazione di farmaci in orario scolastico

A seguito di cure di durata prestabilita dai genitori per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco. In alternativa la famiglia con apposita richiesta (allegato 2) può avvalersi del personale della scuola. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1 , valutata la fattibilità organizzativa.

  • Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;
  • Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l’autorizzazione secondo l’art.1 .

Art. 3 – Acquisizione della richiesta della famiglia

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia (allegato 3) con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all’art.1, valutata la fattibilità organizzativa.

Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci (allegato 4);

Organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l’autorizzazione secondo l’art. 1 per definire un Piano Individuale di Intervento;

Art. 4 – Gestione dell’emergenza

Ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace.

Art. 5 – Durata dell’autorizzazione del Medico e della Famiglia

L’autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento indicata dal Medico o per un anno scolastico.

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