Ultima modifica: 16 Dicembre 2013
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Prot. n.7175/B15

Designazione medico competente 2013-14

intesta

ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 –  PORTO TORRES
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Tel. 079/501283 – Fax 079/501001
e-mail: ssic841007@istruzione.it  PEC: ssic841007@pec.istruzione.it

Nota prot. n.7175/B15 del 10/12/2013

Alla Dott.ssa MARINA NETTUNO
Via Luna e Sole, 50D
07100 Sassari
nettuno.marina@gmail.com

Oggetto: designazione medico competente 2013-14

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, specificatamente al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto Dirigente Scolastico, Dr VITTORIO SANNA (Ossi, 26.09.1952), responsabile legale e datore di lavoro di questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa suindicata, affida l’incarico di Medico competente, con in titoli e requisiti indicati dall’articolo 38 dello stesso Decreto, alla Dott.ssa MARINA NETTUNO nata ad Alghero il 13/05/1977 C.F. NTTMRN77E53A192P.

Tenendo conto che il costo per il conferimento dell’incarico è di € 170,00 e che quello per ciascun lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria (visita medica ed esame visivo mediante Visiotest) è di € 60,00 per il personale dirigenziale e amministrativo e € 80,00 per il personale collaboratore scolastico inoltre, per visite mediche straordinarie, su richiesta del lavoratore, dopo assenza per malattia per 60 gg. continuativi e/o visita medica correlata allo stato idi gravidanza/maternità € 40,00/lavoratore.

A norma dell’art. 41, dello stesso decreto, l’attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sul personale amministrativo nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall’art. 25 del decreto in argomento, inoltre, il medico dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’ attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e all’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituire, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Nell’esercizio dell’ attività prevista potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura dell’Azienda individuare sulla base delle indicazioni ricevute; potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.

Il Dirigente Scolastico
Vittorio Sanna

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