Ultima modifica: 23 Febbraio 2018
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Regolamento provvedimenti disciplinari Scuola Secondaria I grado

Regolamento provvedimenti disciplinari Scuola Secondaria I grado.

Regolamento provvedimenti disciplinari Scuola Secondaria I grado

(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 gennaio 2018)

Premessa

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell’alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l’Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

  • Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; 
  • Assolvimento degli impegni scolastici;
  • Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
  • Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell’arredo;
  • Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire. La sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 1 – Provvedimenti disciplinari: Principi Generali

  1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
  4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
  5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
  6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
  9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
  10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
  11. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  12. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
  13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

  1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.
  2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
  3. La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

  1. Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne,non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
  2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. comportamenti irriguardosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
  3. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l’accesso e l’uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell’istituzione scolastica).
  4. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell’ambiente scolastico.
  5. Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l’incolumità delle persone( incendio, allagamento..).

Comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo:

  1. Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
    1. la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
    2. l’intenzione di nuocere;
    3. l’isolamento della vittima.
    4. 2. Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:
    5. Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
    6. Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
    7. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
    8. Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog,forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
    9. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
    10. Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
    11. Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
    12. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sanzioni disciplinari

L’Istituto comprensivo n. 1 di Porto Torres considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d’Istituto. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 

  1. I compiti fondamentali del personale scolastico (Dirigente scolastico, Referente Bullismo e Cyberbullismo, Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe) dei Genitori e degli Alunni;
  2. mancanze disciplinari;
  3. sanzioni disciplinari;
  4. riferimenti normativi.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari – Interventi educativi

Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

 

  1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
  Tipologia Sanzioni Organo Competente Mancanze disciplinari
A Richiamo verbale privato o in classe Insegnante anche di classe diversa in servizio in classe in sostituzione del docente assente Mancanze disciplinari di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
B Ammonizione scritta sul diario dello studente frmata dalla famiglia Insegnante anche di classe diversa in servizio in classe in sostituzione del docente assente Mancanze disciplinari di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
C Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia Insegnante anche di classe diversa in servizio in classe in sostituzione del docente assente Mancanze disciplinari di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
D Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave. Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall’insegnante coordinatore, mentre nei casi più gravi dal dirigente scolastico. Mancanze disciplinari di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
  1. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235/2007 )
  Tipologia Sanzioni Organo Competente Mancanze disciplinari
E Sospensione da attività specifca o da uno o più visite guidate o viaggi di istruzione. La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno e del genitore Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d
F Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fno a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica. La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno. Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all’art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d
G Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell’alunno e del genitore. Reiterate Mancanze disciplinari gravidi cui all’ art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d, e.

 

  1. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)
  Tipologia Sanzioni Organo Competente Mancanze disciplinari
H Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Consiglio d’istituto Mancanze
disciplinari di cui
all’ art. 2 comma
4, lettera e).

 

  1. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 – comma 9bis del D.P.R. 235/2007)
  Tipologia Sanzioni Organo Competente Mancanze disciplinari
I Sospensione dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico. Consiglio d’istituto Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2 comma 4, lettera e).
  1. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)
  Tipologia Sanzioni Organo Competente Mancanze disciplinari
L Sospensione dalle lezioni fno al termine dell’anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio fnale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. Consiglio d’istituto Mancanze disciplinari di cui all’ art. 2 comma 4, lettera e).

Per quanto riguarda la possibilità di convertire le attività in favore della comunità scolastica si richiama l’art. 4 ( Disciplina),  c. 5 che così recita: Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

La sanzione in attività a favore della comunità scolastica consente la crescita del senso di responsabilità ed induce lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:

  1. riordino del materiale didattico e delle aule,
  2. sistemazione delle aule speciali e dei laboratori,
  3. attività di supporto alla biblioteca,
  4. attività di ricerca e di approfondimento didattico,
  5. attività di volontariato interne alla scuola.

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell’alunno o degli alunni coinvolti della classe l’onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

In merito all’assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

 

Art. 4 (Procedimento)

Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente di classe presente all’accaduto, anche congiuntamente.

A seguito dell’audizione, potrà seguire:

  1. La non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
  2. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe al completo in presenza del Genitore rappresentante di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
  3. I genitori dello studente devono essere informati sulle decisioni assunte dal consiglio di classe o dal consiglio di Istituto.
  4. In alcuni casi, l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento.
  5. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
  6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla solo componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.
  7. L’Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile entro 5 gg dall’accaduto.
  8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
  9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato in forma scritta.

Art. 5 (Impugnazioni)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell’alunno coinvolto, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all’apposito “Organo di garanzia” (O.G.), istituito presso l’istituto ai sensi dell’Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

Art. 6 (Organo di Garanzia)

L’O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

  1. dirigente scolastico che ne assume la presidenza
  2. n° 1 rappresentante dei docenti eletto in seno al Consiglio di Istituto
  3. n° 2 rappresentanti dei genitori eletti dai Genitori e uno supplente

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. L’Organo di .Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all’impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l’O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza al completo dell’Organo di Garanzia. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza. Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel “Regolamento di istituto”, è attribuita, a norma di legge, all’Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’”Organo di garanzia” della scuola.

Art. 6 (Organo di Garanzia Regionale)

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 – DPR 21/11/07 N. 235)

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 gennaio 2018)

 

 

 

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